Art. 43.
(Servizio di frontiera).

      1. Presso i valichi di frontiera è istituito il servizio di frontiera.
      2. Il servizio di frontiera è costituito dal responsabile dell'ufficio della polizia di frontiera, nonché da esperti designati dal Ministero dell'interno e, in misura paritetica, da organizzazioni non governative attive nel settore della tutela dei diritti umani. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 53 disciplina le modalità di costituzione del servizio di frontiera.
      3. È consentito all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, o ad organizzazioni da esso accreditate, di inviare proprio personale qualificato presso i valichi di frontiera maggiormente sensibili e di verificare, con il personale della polizia di frontiera e del servizio di frontiera, le condizioni dei cittadini e delle cittadine stranieri maggiormente vulnerabili.
      4. Per lo svolgimento delle medesime funzioni, l'accesso degli enti e degli organismi di cui al comma 3 è altresì consentito presso le aree di transito aeroportuali nonché a bordo delle unità navali attraccate o alla fonda nelle aree portuali.